STUDIO LEGALE TRIBUTARIO
PROF. AVV. LORIS TOSI
NEWSLETTER N.06
27 January 2023
PREZZI DI TRASFERIMENTO E DEFINIZIONE DI “INTERVALLO DI LIBERA CONCORRENZA”
Come noto, ai sensi dell’art. 110 del TUIR, i componenti di reddito che derivano da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa, sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di “libera concorrenza” e in circostanze comparabili, se ne deriva un aumento del reddito.
Secondo quanto disposto dal D.M. attuativo del 14 maggio 2018, si considera conforme al principio di libera concorrenza l’intervallo di valori risultante dall’“indicatore finanziario” selezionato in applicazione del “metodo più appropriato”, qualora tali valori siano riferibili a un numero di operazioni realizzate tra due parti indipendenti (operazioni non controllate), ognuna delle quali risulti parimenti comparabile all’operazione controllata.
Per “indicatore finanziario” si intende “il prezzo, il rapporto tra il margine di profitto, lordo o netto, e un’appropriata base di commisurazione a seconda delle circostanze del caso (inclusi i costi, i ricavi delle vendite e le attività), nonché la percentuale di ripartizione di utili o perdite”.
Il “metodo più appropriato”, invece, deve essere selezionato fra i metodi indicati dalla norma, tenendo conto dei seguenti criteri:
• i punti di forza e di debolezza di ciascun metodo a seconda delle circostanze del caso;
• l’adeguatezza del metodo, in considerazione delle caratteristiche economicamente rilevanti dell’operazione controllata;
• la disponibilità di informazioni affidabili, in particolare, in relazione a operazioni non controllate comparabili;
• il grado di comparabilità tra l’operazione controllata e l’operazione non controllata, considerando anche l’affidabilità di eventuali rettifiche di comparabilità necessarie per eliminare gli effetti delle differenze tra le predette operazioni.
Dunque, un’operazione controllata, o un insieme di operazioni controllate aggregate, si considerano realizzati in conformità al principio di libera concorrenza, qualora il relativo “indicatore finanziario” sia compreso nell’“intervallo di libera concorrenza”. In altri termini, la corretta applicazione del “metodo più appropriato” per la determinazione dei prezzi di trasferimento può portare a ottenere, anziché un unico valore, un intervallo di valori tutti conformi al principio di libera concorrenza.
Con la recente Circolare 16/E/2022, l’Agenzia delle Entrate ha individuato due casistiche:
• se l’analisi effettuata risulta affidabile e le operazioni individuate hanno tutte il medesimo livello o grado di comparabilità (“perfetta comparabilità” di tutti i soggetti del set con la “tested party”), andrà preso in considerazione l’intero intervallo di valori (“full range”) risultante dall’applicazione dell’“indicatore finanziario” selezionato in applicazione del “metodo più appropriato”, ciascuno dei quali è da considerare conforme al principio di libera concorrenza;
• qualora, invece, le transazioni all’interno dell’intervallo di valori non dovessero avere lo stesso livello o grado di comparabilità con l’operazione controllata, è necessario fare riferimento ai citati “strumenti statistici” al fine di restringere l’intervallo e, quindi, rafforzarne l’affidabilità, sempre che vi sia un numero significativo di operazioni.
Sia in caso si adotti l’intervallo pieno (“full range”), sia nel caso in cui sia invece necessario individuare un intervallo più ristretto basato su “strumenti statistici”, tutti i valori contenuti all’interno dell’intervallo devono essere considerati conformi al principio di libera concorrenza.
Ne consegue che, nel caso in cui l’“indicatore finanziario” dovesse ricadere all’interno di tale range di libera concorrenza (sia esso intervallo pieno o ristretto), non sarà necessario apportare alcuna rettifica.
Viceversa, se l’indicatore finanziario dovesse ricadere al di fuori dell’“intervallo di libera concorrenza”, l’impresa dovrà fornire idonea documentazione atta a dimostrare la conformità dell’indicatore utilizzato al principio di libera concorrenza al fine di evitare rettifiche.
Qualora l’impresa non dovesse fornire alcuna prova, ovvero se la prova fornita non risultasse soddisfacente, l’Amministrazione finanziaria potrà operare una rettifica individuando il punto che soddisfa maggiormente il principio di libera concorrenza all’interno dell’intervallo.
Resta fermo che l’individuazione di un insieme di valori potrebbe essere sintomatico del fatto che l’applicazione del principio di libera concorrenza consente, in determinate circostanze, di pervenire unicamente a un’approssimazione delle condizioni che sarebbero state stabilite tra imprese indipendenti. In questo senso, sarà onere dell’Amministrazione finanziaria argomentare puntualmente le rettifiche che comportano l’individuazione del punto che soddisfa maggiormente il principio di libera concorrenza all’interno dell’intervallo.
Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento.
Dott. Comm. Marco Spadotto (marcospadotto@studiotosi.com)