STUDIO LEGALE TRIBUTARIO

PROF. AVV. LORIS TOSI

NEWSLETTER N.05

27 January 2023

ORDINANZA CASS. CIV. N. 38258 DD.03.12.2021 – RESPONSABILITÀ SOLIDALE DEL CONCESSIONARIO CON IL GESTORE DELL’IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI.

Si segnala l’Ordinanza n. 38258 dd.03.12.2021, con la quale la Suprema Corte di Cassazione, nel richiamare un proprio precedente giurisprudenziale (Cass. Civ. n. 10689/2020), ha ribadito che: “il concessionario dell’impianto stradale di distribuzione di carburanti è responsabile in solido, in caso di svincolo irregolare dal regime sospensivo del prodotto energetico soggetto ad accisa, con il gestore dell’impianto, salvo prova contraria, da parte del concessionario, del diligente esercizio dei suoi poteri di ispezione e controllo sull’impianto previsti dalla legge”.
In particolare, la responsabilità solidale del concessionario trova fondamento giuridico nel “T.U. accise, art. 25, comma 5, che riproduce il D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269, art. 19, comma 3, (recante norme di esecuzione del D.L. 26 ottobre 1970, n. 745, art. 16, conv. con modif. in L. 18 dicembre 1970, n. 1034); il cui tenore, per quanto qui interessa, è il seguente: ‘Per gli impianti di distribuzione stradale di carburanti, la licenza è intestata al titolare della gestione dell’impianto, al quale incombe l’obbligo della tenuta del registro di carico e scarico. Il titolare della concessione ed il titolare della gestione dell’impianto di distribuzione stradale sono, agli effetti fiscali, solidalmente responsabili per gli obblighi derivanti dalla gestione dell’impianto stesso’; il D.P.R. n. 1269 del 1971, art. 19, u.c., dal canto suo, stabilisce che ‘Il concessionario ha libero accesso, in ogni tempo, nelle aree degli impianti e negli immobili annessi, allo scopo di esaminare i registri, lo stato di manutenzione degli impianti, le scorte e la qualità dei prodotti’”.
Nel caso di specie, l’A.F. aveva accertato uno svincolo irregolare ex art. 2, comma 2 TU accise di prodotto petrolifero dal regime sospensivo, tale per cui era stato addirittura instaurato un procedimento penale a carico del gestore dell’impianto per il delitto di contrabbando.

Secondo la Corte, il fatto che il concessionario non fosse stato incolpato per la vicenda penale de qua “non fa venir meno la responsabilità solidale di tutti coloro nei confronti dei quali si verifica il presupposto di esigibilità dell’accisa, e, quindi, anche del concessionario, il quale ha potere-dovere di effettuare controlli non solo sui registri, ma anche sullo stato di manutenzione degli impianti, sulle scorte e sulla qualità dei prodotti.

Ed è proprio in forza di tale potere di vigilanza e controllo, espressamente imposto dalla legge, che trova giuridico fondamento la responsabilità del concessionario quale garante in caso di mancato pagamento dell’accisa ove si realizzi il presupposto dell’immissione irregolare in consumo del carburante”.

Ed infatti, continua la Corte: “Non sono idonei a far venir meno la concorrente responsabilità del concessionario per “culpa in vigilando”, né la natura in sé delittuosa dell’attività posta in essere dal gestore, né il fatto che il contribuente non abbia preso parte o abbia avuto la consapevolezza di quanto l’affittuario stesse realizzando, essendo invece rilevante accertare se il concessionario, garante degli obblighi tributari del gestore, abbia o meno assolto la dovere di diligenza secondo i canoni di cui all’art. 1176 c.c., comma 2”.

In definitiva, quindi, in assenza di prova del diligente esercizio dei suoi poteri di ispezione e controllo sull’impianto, come previsti dalla legge, il concessionario è obbligato in solido al pagamento del tributo risultato omesso a seguito di svincolo irregolare del prodotto soggetto ad accisa. E d’altronde, a mente del cit. art. 2 TU accise, comma 4, lett. a), sono obbligati al pagamento dell’accisa anche “…i soggetti nei cui confronti si verificano i presupposti per l’esigibilità dell’imposta”.

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