STUDIO LEGALE TRIBUTARIO

PROF. AVV. LORIS TOSI

NEWSLETTER N.09

27 January 2023

ESENZIONE DELLE ACCISE SUL CARBURANTE IN CASO DI NOLEGGIO O LOCAZIONE DI IMBARCAZIONI DA DIPORTO

Secondo i principi tracciati dalla Corte di Giustizia (Causa C-341/20), per quanto riguarda i rifornimenti destinati alle imbarcazioni da diporto (scopo c.d. ricreativo), il beneficio dell’esenzione dall’accisa è subordinato al fatto che i prodotti energetici siano utilizzati come carburante per operazioni di navigazione nelle acque dell’Unione per scopi commerciali, vale a dire per utilizzazioni nelle quali un’imbarcazione è direttamente asservita ad una prestazione di servizi a titolo oneroso.

In tal senso, stando a quanto stabilito dalla Corte, non rileverebbe tanto l’attività commerciale del noleggiante o del locatore, bensì occorrerebbe avere riguardo al modo in cui l’imbarcazione viene utilizzata dal locatario o dal noleggiatore.

I Giudici europei affermano, dunque, che l’esenzione spetta nei seguenti due casi:
• i rapporti contrattuali– pur formalmente qualificati come “noleggio” o “locazione” – riguardano, invero, la prestazione di un insieme di servizi diversi dai servizi di navigazione, paragonabili a quelli che vengono proposti ai passeggeri di una nave da crociera, e di cui il contraente beneficia in quanto persona trasportata senza avere il controllo sull’utilizzazione dell’imbarcazione.
• il noleggiatore o il locatario utilizza l’imbarcazione noleggiata o locata per fornire prestazioni di servizi a titolo oneroso (ad esempio la commercializzazione di crociere).

Al fine di individuare il perimetro applicativo dell’esenzione risulta, pertanto, fondamentale approfondire i rapporti contrattuali tra le parti, per comprendere se la fattispecie possa essere ricondotta tra quelle indicate dalla Corte di Giustizia.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento.
Dott. Comm. Marco Spadotto (marcospadotto@studiotosi.com)