STUDIO LEGALE TRIBUTARIO

PROF. AVV. LORIS TOSI

NEWSLETTER N.04

27 January 2023

CARTELLE DI PAGAMENTO: L’ATTO INTERRUTTIVO DELLA PRESCRIZIONE DEVE ESSERE NOTIFICATO DA INDIRIZZO P.E.C. PRESENTE NEI PUBBLICI ELENCHI

Come noto, giunto a termine il periodo di sospensione determinato dall’emergenza sanitaria, l’Agenzia Entrate Riscossione ha ripreso a regime le ordinarie attività di riscossione (notifica di cartelle, intimazioni, azioni esecutive, eccetera).
In seno a tali attività, è possibile che vengano notificate intimazioni di pagamento relative a carichi iscritti a ruolo per annualità lontane nel tempo. In tali casi, è opportuno verificare se le somme pretese sono ancora riscuotibili, oppure se sia decorso il termine di prescrizione (con particolare riguardo a sanzioni e contributi previdenziali, per i quali il termine di prescrizione è di cinque anni).
Se l’Agenzia Entrate Riscossione non dimostra di aver posto in essere atti interruttivi della prescrizione e di aver validamente interrotto il suo decorso, la pretesa è inesigibile.

Il Tribunale di Palmi, aderendo ad un orientamento che ha già trovato più di un riscontro nella giurisprudenza di merito (Commissione tributaria provinciale di Roma, di Perugia, Commissione tributaria regionale della Toscana, Tribunale di Cassino), richiamata la sentenza della Corte di Cassazione n. 17346/2019, ha affermato come la prescrizione non possa intendersi validamente interrotta a fronte di un atto di intimazione notificato da un indirizzo p.e.c. non risultante dai pubblici elenchi.
Secondo tale orientamento giurisprudenziale è, dunque, necessario che l’Agenzia Entrate Riscossione provi di aver utilizzato un indirizzo p.e.c. ufficiale, presente in IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni), pena la nullità della stessa notifica e la conseguente invalidità dell’atto interruttivo della prescrizione.

Ebbene, è molto frequente che le notifiche dell’Agenzia Entrate Riscossione provengano da un indirizzo p.e.c. diverso da quello presente nell’elenco ufficiale IPA (ossia “protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it”). In questo senso, s’impone una valutazione caso per caso, circa la possibilità – a fronte di una intimazione di pagamento per annualità molto lontane nel tempo – di far valere il decorso del termine di prescrizione e la conseguente nullità della pretesa.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento.
Dott. Comm. Marco Spadotto (marcospadotto@studiotosi.com)