NewsANCORA SUL REGIME SPECIALE PER I LAVORATORI IMPATRIATI (“RIMPATRIO DEI CERVELLI”). CHIARIMENTI INTERPRETATIVI.

05/02/2021

L’Agenzia delle Entrate ha recentemente fornito alcuni chiarimenti interpretativi in relazione alla disciplina di cui all’art. 16 del D.Lgs. 147/2015.
Si tratta della disciplina che ha introdotto il “regime speciale per i lavoratori impatriati” al fine di incentivare, con un importante sgravio fiscale, il trasferimento in Italia di lavoratori con alte qualificazioni e specializzazioni e favorire lo sviluppo tecnologico, scientifico e culturale del nostro paese.

Di seguito e senza pretesa di esaustività, si riportano alcune tra le principali indicazioni di prassi:
• premesso che l’agevolazione riguarda redditi da lavoro dipendente, da lavoro autonomo o di impresa, il reddito di impresa agevolabile è unicamente quello dell’imprenditore individuale (sono, dunque, esclusi i redditi prodotti da società e imputati per trasparenza ai soci);
• le categorie di reddito agevolabili possono derivare da attività di lavoro esercitate contemporaneamente al momento dell’impatrio, oppure da attività diverse e aggiuntive intraprese in momenti successivi all’impatrio (sempreché sussista il collegamento tra il trasferimento della residenza in Italia e l’inizio di un’attività lavorativa);
• possono accedere alle risorse del citato «Fondo Controesodo» (art. 13-ter, comma 2, del D.L. 124/2019) solo i soggetti che abbiano trasferito la residenza fiscale in Italia dal 30 aprile 2019 al 2 luglio 2019, per i quali – ai fini dell’aumento dell’agevolazione dal 50 al 70 per cento – è necessario che venga emanato il relativo decreto da parte del richiamato dicastero, al quale si rinvia per l’individuazione dei criteri per la richiesta di accesso alle relative prestazioni; resta inteso che, invece, per i soggetti rientrati a decorrere dal periodo di imposta 2020, il regime agevolato in esame è operativo indipendentemente dall’emanazione del citato decreto;
• la detassazione del reddito è fruibile su un arco temporale di massimo dieci periodi di imposta (cinque più cinque), (i) se l’impatriato ha un figlio minorenne o a carico o (ii) se acquista un’unità immobiliare di tipo residenziale:
i. la circostanza che, successivamente al rientro, i figli diventino maggiorenni (ovvero fiscalmente non più a carico), non determina la perdita dei benefici relativamente all’ulteriore quinquennio; sussiste il diritto all’agevolazione anche nell’ipotesi in cui i figli minorenni o a carico non siano residenti nel territorio dello Stato al momento del rientro, a condizione che gli stessi trasferiscano la residenza fiscale in Italia entro il primo quinquennio di fruizione dell’agevolazione da parte del genitore;
ii. l’acquisto dell’immobile deve avvenire nei dodici mesi (di calendario) precedenti al trasferimento o, comunque, successivamente, ma entro e non oltre i primi cinque periodi d’imposta di fruizione del regime premiale e deve permanere per tutto il periodo agevolato;
• per beneficiare del regime agevolativo, il lavoratore deve presentare una richiesta scritta al datore di lavoro (nelle ipotesi in cui il datore di lavoro non abbia potuto riconoscere l’agevolazione, il contribuente può fruirne, direttamente nella dichiarazione dei redditi); i lavoratori autonomi, invece, possono accedere al regime fiscale agevolato direttamente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi o, in alternativa, fruirne in sede di applicazione della ritenuta d’acconto operata dal committente sui compensi percepiti;
• la ratio della norma è volta ad agevolare i redditi prodotti in Italia successivamente al rientro nel territorio dello Stato, così escludendo dal perimetro operativo della disciplina emolumenti variabili riferibili a periodi di imposta in cui l’impatriato era residente all’estero;
• il contribuente che rientra in Italia per svolgere un’attività di lavoro autonomo beneficiando del regime forfetario non potrà avvalersi del regime previsto per i lavoratori impatriati, in quanto i redditi prodotti in regime forfetario non partecipano alla formazione del reddito complessivo.

Come è naturale, al fine di valutare il ricorrere dei requisiti e delle condizioni per l’applicazione della disciplina di favore, non si può che procedere ad un esame caso per caso, in ragione delle particolarità che riguardano ogni singola fattispecie.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento.
Dott. Comm. Marco Spadotto (marcospadotto@studiotosi.com)